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Decreto legge 81/08 sulla sicurezza dei lavoratori: le informazioni più importanti

    Quante volte siamo passati davanti ai cantieri ed abbiamo visto carichi sospesi, buche che sembrano voragini e non sono recintate, materiale sparso alla rinfusa o a volte anche personale senza le dovute protezioni. Queste cose non dovrebbero più accadere, infatti il legislatore (che ha delegato il Governo) ha voluto con il D.LGS 81/2008 emanare un Testo Unico per la tutela della sicurezza e della salute delle persone che lavorano nei più svariati ambienti, con mansioni differenti e con macchinari e tecnologie più o meno sofisticate o che necessitano di una importante specializzazione. Come sono state ripartite le aziende per la potenzialità del rischio?

    Classificazione di rischio

    Le aziende sono state suddivise per attività ATECO (ATtività ECOnomiche) in 3 categorie.
    Questa classificazione ISTAT del 2007 permette di riconoscere immediatamente il settore in cui opera. Un esempio: 41.20.00 si riferisce a costruzioni residenziali e non residenziali.Ed ora vediamo quali sono le classificazioni:
    BASSO RISCHIO, per es. commercio all’ingrosso e al dettaglio
    MEDIO RISCHIO, per es. agricoltura, trasporto e magazzinaggio
    ALTO RISCHIO, per es. costruzioni, attività manifatturiere, sanità

    Figure responsabili della sicurezza

    Nel D.LGS 81/2008 vengono, inoltre introdotte nuove figure, ognuna con la propria mansione:
    • il DATORE DI LAVORO, cioè il titolare del rapporto di lavoro, responsabile della organizzazione o dall’attività produttiva, esercitando poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni questa figura è attribuita al dirigente con poteri di gestione oppure ad un funzionario senza qualifica di dirigente, ma preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;

     

    • il DIRIGENTE, con poteri gerarchici e funzionali, in ragione delle competenze professionali, su incarico conferitogli dal datore di lavoro, organizza l’attività lavorativa e vigila su di essa;

     

    • il PREPOSTO, nei limiti delle competenze professionali, garantisce l’attuazione delle direttive ricevute e ne controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori, con un funzionale potere di iniziativa;

     

    • il LAVORATORE, è il destinatario di tutte le norme antinfortunistiche e, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge il lavoro organizzato da un datore pubblico o privato e segnala immediatamente deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza, nonché qualsiasi condizione di pericolo.

    Altri soggetti addetti alla sicurezza sono:

    • il SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP) che supporta il datore di lavoro nello svolgimento dell’attività in relazione alla prevenzione e protezione dei rischi. Questo incarico può essere affidato anche a persone o servizi esterni costituiti presso le Associazioni del D.L. o gli organismi paritetici in possesso dei relativi requisiti. Vedi art. 31, 32 e 33; in particolare quest’ultimo articolo prevede l’individuazione dei fattori di rischio per la salubrità e la sicurezza degli ambienti di lavoro, l’elaborazione di misure preventive e protettive, l’elaborazione delle procedure di sicurezza, la proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori.

     

    • Il RAPPRESENTANTE DEI LAVORATI PER LA SICUREZZA (RLS) è regolato dall’art. 47 del TU e comunicato dal Datore di Lavoro all’INAIL (ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI). Di norma è eletto dai dipendenti. Oltre a partecipare alla riunioni periodiche è soggetto a una serie di coinvolgimenti.

     

    • Gli ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE (art. 43-46) sono incaricati dal datore di lavoro per gestire qualsiasi pericolo possa incombere sull’unità produttiva e quindi sui lavoratori: Per la gestione delle emergenze ricevono una formazione idonea ad utilizzare adeguate attrezzature. Non possono, salvo giustificato motivo, rifiutare la designazione.

     

    • Il MEDICO COMPETENTE viene nominato dal Datore di Lavoro, le sue competenze riguardano la visita medica preventiva, quella periodica, ed altre eventualmente su richiesta per particolari mansioni in relazione ai rischi professionali o di idoneità.

    Corsi specifici possono essere erogati da aziende specializzate nel settore della formazione, sia in loco sia online, da un personale che è veramente qualificato.In caso di inottemperanza del D.LGS 81/2008 sono previste sanzioni amministrative pecuniarie e contravvenzioni. Le sanzioni penali vanno dall’ammenda all’arresto.

    Vale al pena ricordare che il rischio non è totalmente debellabile ma può essere gestibile.