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Clausole dell’Assegno, sbarrato, non trasferibile, turistico e da accreditare

    In questa guida vedremo insieme quelle che sono le Clausole dell’Assegno. Esaminiamo nel dettaglio tutte le possibilità che chi emette un assegno ha a propria disposizione per tutelarsi da eventuali inutili rischi.

    Per evitare i rischi connessi allo smarrimento o alla sottrazione del titolo e alla possibilità che venga presentato all’incasso da parte di una persona diversa dal legittimo possessore, la legge prevede degli assegni con clausole particolari, che ne vietano la circolazione o dispongono determinate cautele riguardo al pagamento.

    L’assegno sbarrato è quello sulla cui parte anteriore il traente o un successivo portatore ha apposto due righe parallele: può venire pagato dalla banca soltanto a un’altra banca o a un proprio cliente. Lo sbarramento può essere generale o speciale. E’ generale quando tra le due linee non vi è alcuna  indicazione oppure semplicemente la parola “banchiere” o altra equivalente: in tal caso il pagamento può essere fatto dal trattario soltanto a un’altra banca o a un proprio cliente.

    E’ speciale, invece, quando tra le due sbarre è indicata una determinata banca: in questo caso il pagamento può essere fatto dal trattario soltanto a favore della banca indicata o, se questa è lo stesso trattario, a un proprio cliente. Mentr lo sbarramento generale può essere successivamente trasformato, con l’aggiunta del nome della banca, in uno specila, lo sbarramento speciale non può essere trasformato in uno generale.

    L’assegno da accreditare è quello sulla cui faccia anteriore il traente o il portatore ha scritto in senso trasversale le parole “da accreditare” o altra espressione equivalente: non può essere pagato in contanti dal trattario ma soltanto accreditato nel conto corrente di un proprio cliente.

    L‘assegno non trasferibile è quello con la clausola “non trasferibile” apposta dalla stessa banca su richiesta del cliente oppure dal traente o da un successivo giratario: può essere pagato o accreditato soltanto al prenditore, che a sua volta non può girarlo se non a una banca per l’incasso.

    L’assegno turistico o traveller’s chèque viene emesso da una banca su un’altra banca estera e il suo pagamento è subordinato all’esistenza sul titolo di due firme conformi del prenditore, la prima apposta al momento de rilascio e la seconda al momento della presentazione, consentendo in tal modo il controllo della loro identità da parte della banca trattaria.

    L’eventuale cancellazione delle clausole contenute negli assegni, dirette a regolarne il pagamento o a limitarne la circolazione, si considera in ogni caso come non avvenuta.